ART.1) DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione politico-culturale denominata “CITTA’ ATTIVA” identificabile anche con l’acronimo “CITTATTIVA”.

ART.2) SEDE
L’Associazione ha sede in Martinsicuro alla Via Venezia, 27

ART.3) SIMBOLO
Il simbolo dell’Associazione verrà determinato successivamente dal Consiglio Direttivo

ART.4) FINALITA’
L’associazione non ha finalità di lucro ed è diretta a promuovere attività di carattere politico-culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno sociale e civile dei cittadini, valorizzando la realtà del paese di Martinsicuro e della Val Vibrata tutta. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale nei settori della politica dell’economia dei problemi sociali e del tempo libero, con particolare riguardo agli interessi rappresentati dai cittadini residenti nel Comune di Martinsicuro, traducendone i principi in progetto politico economico sociale ed istituzionale.
L’Associazione potrà inoltre promuovere iniziative, pubblicazioni, convegni, corsi di studio e di formazione politica e amministrativa e collegarsi con analoghe iniziative provinciali, regionali, nazionali ed europee.

ART.5) SOCI (o Associati)
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo (Soci Fondatori) e coloro che saranno ammessi da almeno un membro del Consiglio Direttivo che appone in calce alla domanda di adesione la propria firma, in quanto riconoscendosi e condividendo le motivazioni e gli obiettivi dell’associazione così come espressi sopra, intendono contribuire attivamente al perseguimento e alla realizzazione degli stessi.
Potranno essere Associati persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni e persone giuridiche che dichiarano di aderire ai fini dell’Associazione e di volerli perseguire in forma associata. Le persone con età inferiore a 18 anni possono essere soci previo consenso di chi esercita la potestà.
La qualità di Associato si acquisisce a seguito di domanda e di successiva accettazione da da almeno un membro del Consiglio Direttivo. Tale qualità comporta tutti i diritti indicati nel presente Statuto ed, in particolare, il diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto.
Gli Associati hanno l’obbligo:
di pagare la quota all’atto dell’adesione per l’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo
di osservare lo statuto sociale nonché i regolamenti e le altre norme che, in base al presente statuto, potranno essere emanate dal Consiglio Direttivo.
Gli Associati cessano di essere tali per decesso, dimissioni, per morosità ed indegnità; la morosità e l’indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo in caso di inadempienza agli obblighi assunti conformemente al presente statuto, al mancato pagamento della quota sociale, all’aver commesso gravi fatti che possano nuocere all’Associazione, all’intenzionale devianza dal fine e dagli ideali dell’Associazione, all’aver fomentato maldicenze che ledano l’unità dell’associazione.
Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio. E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a caua di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART.6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo (o Comitato Esecutivo);
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Segretario
il Tesoriere

a) ASSEMBLEA DEI SOCI: l’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che coincide con il 31 Dicembre di ogni anno.

L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All’Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
il bilancio dell’esercizio sociale.
Per la convocazione è prevista la comunicazione scritta, elettronica, a mezzo pubbliche affissioni, a mezzo annuncio sul sito internet dell’associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ possibile anche comunicare la convocazione dell’Assemblea verbalmente durante lo svolgimento dell’Assemblea stessa qualora la nuova Assemblea abbia luogo entro 30 giorni. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative a cui è attribuito il potere di esprimere un solo voto, potendosi, all’uopo, far rappresentare mediante delega scritta da consegnare al Segretario verbalizzante all’apertura dell’Assemblea.
Ciascun socio puo’ rappresentare, in assemblea, mediante delega al massimo 10 (dieci) associati.
L’assemblea dei soci discute e delibera sull’azione politica e culturale dell’Associazione, approva il bilancio dell’esercizio sociale, nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, dà le direttive generali dell’Associazione, delibera le modifiche dello Statuto.
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati . Le decisioni vengono prese a maggioranza ed in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo varrà doppio.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambe l’Assemblea nominerà un Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale a cura del segretario sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, su un apposito libro a disposizione dei soci che potranno aggiungervi eventuali osservazioni.

b) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo presieduto dal Presidente è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 20 membri eletti dall’Assemblea dell’Associazione.
I membri del C.D. devono essere necessariamente associati. La perdita della qualifica di associato comporta automaticamente la decadenza dal C.D.
Il C.D. dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione e durano in carica fino alla scadenza originariamente prevista per l’intero Consiglio Direttivo.
Il C.D. viene convocato dal Presidente ogni qual volta sia dallo stesso ritenuto opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, a mezzo e-mail documentata da messaggio di conferma di lettura.
Il Presidente del C.D. nomina tra gli eletti un Segretario ed un Tesoriere.
Dette cariche possono cumularsi ed essere cumulative.
Spetta al C. D. deliberare sulla gestione dell’Associazione secondo le indicazioni della Assemblea alla quale deve rispondere delle proprie azioni, predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, determinare la perdita della qualità di socio per indegnità e morosità.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti.
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
In caso di assenza di entrambi presiederà il consigliere piu’ anziano.
Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell’Associazione.Il C. D. può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati determinandone i poteri.
Il C. D. può altresì nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
Le deliberazioni del C.D. hanno carattere vincolante sull’operato degli associati che si dovessero trovare ad esercitare pubbliche funzioni (consigliere comunale, assessore, sindaco ecc.); in caso di mancato rispetto di tali deliberazioni il C.D. ha la facoltà di procedere all’espulsione degli associati che si rendessero responsabili di tale inadempimento, deliberando con le medesime maggioranze sopra citate.

c) COMITATO ESECUTIVO
Il Consiglio Direttivo, elegge tra i suoi membri, un Comitato Esecutivo composto da 10 membri di cui 8 effettivi e 2 supplenti, avente la stessa durata prevista per il Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti.

d) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il C. D. nella prima riunione provvede ad eleggere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
Al Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del C. D. e dell’Assemblea.

d) SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal C. D. tra i suoi membri su proposta del Presidente.
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del C. D., redige i verbali delle adunanze dell’assemblea e del C. D., cura l’aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del C. D. Il Segretario , conserva l’archivio, tiene distinti i registri dei soci, gestisce la corrispondenza e sovrintende al buon andamento della associazione stessa.
I libri degli associati, dei verbali delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del C. D., regolarmente tenuti, devono essere in ogni momento consultabili dagli associati i quali hanno altresì diritto di chiederne a loro spese estratti.
Nessun compenso è dovuto al Segretario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del suo ufficio.

e) TESORIERE
Il Tesoriere cura l’andamento amministrativo dell’Associazione per ciò che concerne le entrate e le spese cui provvede per mandato del Presidente, tiene la cassa dell’Associazione e ne risponde di fronte al C. D., tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti, illustra all’assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal C. D.

ART.7 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale chiude il trentuno – 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Qualora particolari esigenze lo richiedessero l’assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il 31 Dicembre dell’anno precedente e dovrà indicare le entrate e le spese previste per l’anno successivo.
La bozza del bilancio consuntivo, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio consuntivo dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

ART.8 PATRIMONIO
L’associazione non avendo fini di lucro può avere un patrimonio derivante da quote associative, conferimenti, donazioni, contributi ed entrate straordinarie, nonchè da interessi dei conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione qualora esistenti. Il patrimonio, da destinare esclusivamente ai fini dell’Associazione, quali indicati dal presente Statuto, è amministrato dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni dell’Assemblea dei soci.
I beni mobili ed immobili apparterranno all’Associazione e la loro intestazione avverrà secondo quanto disposto dall’art. 37 c.c. e seguenti.
In caso, di riconoscimento giuridico dell’Associazione, essi verranno immediatamente intestati all’ente e nulla sarà dovuto agli intestatari fiduciari, né ai loro eredi, per tale fiduciaria intestazione.
La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni dell’Associazione ricade sul patrimonio dell’Associazione ed in via sussidiaria e solidale sui componenti del Consiglio Direttivo che abbiano deliberato le relative spese.
Nel caso di persone incaricate di svolgere determinati atti negoziali, le stesse dovranno attenersi scrupolosamente alla procura ricevuta. Qualora vengano superati i limiti di investitura colui o coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione rispondono in proprio dell’obbligazione assunta.

In ogni caso, l’Associazione stipulerà apposita assicurazione di responsabilità civile al fine di tutelare il patrimonio privato dei membri del Consiglio Direttivo da eventi colposi che si dovessero verificare nello svolgimento delle attività di cui all’art.4.
E’ esclusa qualunque responsabilità del socio che non sia componente del Consiglio Direttivo.

ART.9 SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad ente di beneficenza a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE: Per i primi tre anni di attività, il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori che sottoscrivono il presente Statuto. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno più consiglieri fino ad un massimo di cinque, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. I consiglieri così nominati restano in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2009 fatta salva l’ipotesi della decadenza dell’intero direttivo.

ART.10 DISPOSIZIONI GENERALI
Per tuttu quanto non è contenuto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Le disposizioni del presente statuto, vanno intese conformemente al disposto dell’art. 148 Dpr 914/1986, e successive modifiche, e pertanto vi è:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione e de esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

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